IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Abruzzo  nell'esercizio delle proprie funzioni in
materia di prevenzione e  di  intervento  contro  l'uso  di  sostanze
stupefacenti  e  nell'ambito  delle  proprie  competenze in ordine ai
servizi    pubblici    per    l'assistenza     socio-sanitaria     ai
tossicodipendenti.  promuove  e disciplina, con la presente legge, le
attivita' di prevenzione, cura  e  di  recupero  svolte  dai  servizi
pubblici  e  dagli Enti ausiliari di cui all'art. 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza".