IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti. promuove e disciplina, con la presente legge, le attivita' di prevenzione, cura e di recupero svolte dai servizi pubblici e dagli Enti ausiliari di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".